5'000.-- per uno stesso oggetto. Decretare delle spese di un’importo superiore non è però stato un atto illegale o inammissibile, poichè per tale somma era competente l’Assemblea del Comune parrocchiale. Dato che ciò è stato fatto dal Consiglio parrocchiale, v’è stato un’eccesso di competenza. L’abuso di potere (recte abuso di autorità) imputato al Consiglio parrocchiale si riferisce all’eccesso di competenza, ma questo non basta per ammettere che sono adempite le premesse dell’abuso di autorità conformemente all’art. 312 CP (DTF 114 IV 43, 101 IV 410). Il Consiglio parrocchiale poteva decretare delle spese sino a fr. 5'000.--, importo stabilito dall’art. 23 cifra 6 dello Statuto