Ai sensi dell’art. 312 CP sono passibili di pena i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri. Per prassi la fattispecie di questo reato, descritta in modo generale, dev’essere interpretata restrittivamente nel senso che dell’autorità d’ufficio abusa unicamente chi si comporta illecitamente, vale a dire chi in virtù della sua funzione o carica illegalmente decreta o esercita pressione (DTF 114 IV 41, 113 IV 30, 108 IV 49). L’art. 312 CP non comprende quindi tutte le 7