L. fa valere che la prova della verità non può essere prodotta poichè l’affermazione degli opponenti al gravame, secondo cui egli durante i suoi 42 anni di militanza in seno al Consiglio parrocchiale non avrebbe avuto a cuore le finanze dell’ente, è completamente inveritiera. Sennonchè un’affermazione del genere nel querelato articolo non è stata fatta. Al Consiglio parrocchiale è stato imputato un eccesso di competenza, non lo spreco delle finanze dell’ente. Anche con riguardo alla prova della verità, ritenuta riuscita dall’istanza precedente, l’impugnante non spende quindi una parola per motivare il suo parere.