c) Giusta l’art. 173 cifra 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure prova di aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. La prova della verità è da considerare riuscita se l’incriminata affermazione è dimostrata.