b) La Procura pubblica, invocando la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di delitti contro l’onore da ascrivere al comportamento politico di persone, ha ritenuto che il rimprovero - a certa gente (vale a dire ai membri del Consiglio parrocchiale in carica nel 1990 e di conseguenza all’impugnante) - d’essersi comportata maliziosamente onde mascherare le sue vere responsabilità, in particolare in considerazione dell’ambito politicizzato in cui era stato usato, non era atto ad intaccare una persona nel suo onore. Una condotta disonesta non era stata rimproverata ad L., censurato era stato il suo comportamento poco trasparente.