2. a) L’art. 173 cifra 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa “chiunque, comunicando con un terzo, diffama, cioè incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione”. Oggetto della protezione penale di cui alla citata norma, non diversamente che degli articoli relativi alla calunnia (art. 174 CP) e all’ingiuria (art. 177 CP) è l’onore di una persona; in tal senso letteralmente l’articolo stesso “incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole” nonchè 5