A motivo la Procura pubblica ha addotto che il sostantivo “malizia”, pur avendo una connotazione negativa, non era atto ad intaccare una persona nel suo onore e ciò in particolare in considerazione dell’ambito politicizzato in cui era stata usata l’espressione incriminata. La stessa riflessione valeva per il fine perseguito dalle malizie invocate, che era “di mascherare le loro vere responsabilità”. Una condotta disonesta non era stata rimproverata a L., semmai era stato censurato un suo comportamento, a giudizio dei querelati, poco trasparente. Infatti il Consiglio parrocchiale non era a conoscenza, quantomeno dell’entità, del mandato conferito ad W..