{"Signatur": "GR_KG_005", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-02-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_005_BK-2003-4_2003-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/BK_2003_4_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609765ad6097fd443155b37487044d115796d4afa07e7c0ab6dd47526a9ceea3d3c5cedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609765ad6097fd443155b37487044d115796d4afa07e7c0ab6dd47526a9ceea3d3c5cedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=BK_2003_4", "Checksum": "a59725385d748f7e13e3ffbf0d58b36d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BK 2003 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Strafkammer 12.02.2003 BK 2003 4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 12.02.2003 BK 2003 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  II. Strafkammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "reati contro l'onore | StA Einstellungsverfügung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 05:35:00", "Checksum": "04f914e357a6dff65a68a7d32522cc2c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 12.02.2003 BK 2003 4\nRegesto:\nreati contro l'onore | StA Einstellungsverfügung\n\n Il Consiglio parrocchiale in carica nel 1990, quando è stato conferito l’incarico\nall’architetto W., era un organo esecutivo che doveva attenersi allo Statuto del Comune parrocchiale di Roveredo e che quindi non disponeva di autorità ai sensi\ndell’art. 312 CP. Esso doveva eseguire lo Statuto comunale. Gli mancava, segnatamente, l’autorità di stabilire l’entità delle spese che poteva decretare. Questa spettava all’Assemblea del Comune parrocchiale, che ha conferito al Consiglio parrocchiale la competenza di decretare spese sino a fr. 5'000.-- per uno stesso oggetto. Decretare delle spese di un’importo superiore non è però stato un atto illegale\no inammissibile, poichè per tale somma era competente l’Assemblea del Comune\nparrocchiale. Dato che ciò è stato fatto dal Consiglio parrocchiale, v’è stato un’eccesso di competenza. L’abuso di potere (recte abuso di autorità) imputato al Consiglio parrocchiale si riferisce all’eccesso di competenza, ma questo non basta per\nammettere che sono adempite le premesse dell’abuso di autorità conformemente\nall’art. 312 CP (DTF 114 IV 43, 101 IV 410). Il Consiglio parrocchiale poteva decretare delle spese sino a fr. 5'000.--, importo stabilito dall’art. 23 cifra 6 dello Statuto\ndel Comune parrocchiale. Per spese che sorpassavano la sua competenza finanziaria era competente l’Assemblea del Comune parrocchiale (art. 15 cifra 7 dello\nStatuto). Dato che il Comune parrocchiale non s’è tenuto al suddetto importo, ha\nviolato i suoi doveri. Ha abusato della sua competenza, ma non dell’autorità ai sensi\ndell’art. 312 CP, conformemente allo Statuto del Comune parrocchiale. Con riguardo all’abuso di autorità un’offesa dell’onore viene quindi a mancare fin da principio. Si pone perciò il quesito di sapere se una lesione dell’onore può essere perpetrata anche se il rimprovero di eccesso di competenza non adempie le premesse\ndell’abuso di autorità ai sensi dell’art. 312 CP. Se a questa domanda può in ogni\ncaso essere risposto affermativamente è questione che nell’evenienza concreta può\nrimanere aperta, dato che si tratta di un’imputazione mossa nell’ambito di un’attività\npolitica ed in quanto a ciò per invalsa dottrina e giurisprudenza sono richieste esigenze più severe (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2.\nAuflage, Zürich 1997, n. 6 prima dell’art. 173 CP). Rimproveri di eccessi di competenza sono parte della controversia politica, che devono essere accettati. Ne viene\nche anche se si volesse ammettere che la prova della verità non è riuscita, come\npretende l’impugnante senza addurre dei motivi, il rimprovero di ecesso di competenza mosso dagli opponenti al gravame ai membri del Consiglio parrocchiale in\ncarica nel 1990, poichè riferito alla loro attività politica, non è lesivo dell’onore.\n8\n\nIn simili circostanze, contrariamente al parere dell’impugnante, il querelato\ndecreto d’abbandono non è nè illegale nè inadeguato. Dirimpetto al fatto che l’impugnante non ha spiegato perchè le affermazioni “malizia” e “favoreggiamento”\nsono lesive dell’onore e perchè la prova della verità non è stata raggiunta, alla Procura pubblica non può essere imputata una violazione di diritto e del suo potere\ndiscrezionale. Di conseguenza il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.\n\n3. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- seguono la soccombenza\n(art. 160 cpv. 1 LGP).\n9\n\nLa Camera di gravame decide :\n\n1. Il gravame è irricevibile.\n\n2. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno a carico dell’impugnante.\n\n3. Comunicazione a:\n\n__________\n\nPer la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni\nIl Vicepresidente L'Attuario\n"}