{"Signatur": "GR_KG_005", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-02-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_005_BK-2003-4_2003-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/BK_2003_4_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609765ad6097fd443155b37487044d115796d4afa07e7c0ab6dd47526a9ceea3d3c5cedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609765ad6097fd443155b37487044d115796d4afa07e7c0ab6dd47526a9ceea3d3c5cedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=BK_2003_4", "Checksum": "a59725385d748f7e13e3ffbf0d58b36d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BK 2003 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Strafkammer 12.02.2003 BK 2003 4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 12.02.2003 BK 2003 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Va tuttavia sempre esaminato, anche in tal caso, se l’espressione usata si\nriferisce a fatti in modo riconoscibile da terzi. Se così è, il giudizio di valori è la conclusione di un’affermazione di fatto e la questione è da esaminare sotto il profilo del\nreato di diffamazione.\n\nL’asserzione deve essere tale da poter nuocere alla reputazione della vittima.\nQuesta questione è da decidere non secondo il senso che possono aver dato all’allegazione quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad\nun’interpretazione oggettiva e tenuto conto delle circostanze in cui essa è stata\nespressa. Quindi per giudicare se un’espressione è lesiva dell’onore bisogna basarsi sul senso che deve attribuire l’ascoltatore imparziale; oggettivamente l’asserzione deve poter esser considerata lesiva dell’onore dal punto di vista di una persona comune. Lesivo dell’onore è di massima il rimprovero di una condotta penalmente rilevante.\n\nb) La Procura pubblica, invocando la giurisprudenza del Tribunale federale\nin materia di delitti contro l’onore da ascrivere al comportamento politico di persone,\nha ritenuto che il rimprovero - a certa gente (vale a dire ai membri del Consiglio\nparrocchiale in carica nel 1990 e di conseguenza all’impugnante) - d’essersi comportata maliziosamente onde mascherare le sue vere responsabilità, in particolare\nin considerazione dell’ambito politicizzato in cui era stato usato, non era atto ad\nintaccare una persona nel suo onore. Una condotta disonesta non era stata rimproverata ad L., censurato era stato il suo comportamento poco trasparente.\n\nL’impugnante non contesta che nell’ambito politico un’offesa dell’onore è ammessa solo con grande riserbo. Egli riconosce pure che i propositi tenuti fra avversari politici sono considerati dal pubblico con una certa circospezione. Però per lui\nciò è vero unicamente se è riferito a ideologie politiche, a programmi politici o ad\naltre opinioni in merito alla risoluzione di determinati problemi e non nel caso che\nuna persona viene resa sospetta di essersi comportata da disonesta, intrigante e di\naver favorito talune persone piuttosto che altre. Intanto un comportamento disone-\n6\n\nsto ed intrigante, come l’impugnante pretende, non gli è stato imputato. Egli stesso\nnon spiega da che affermazioni scritte nel querelato articolo possa esser dedotto\nche è una persona disonesta ed intrigante. Rimproverato gli è stato un comportamento malizioso, che aveva per scopo di mascherare le sue responsabilità, ed un\ncomportamento da favoreggiatore. Malizia e favoreggiamento, questo se non di una\npersona colpevole o condannata (art. 305 CP), non sono però condotte penalmente\nrilevanti. Di conseguenza il rimprovero di esse non è lesivo dell’onore.\n\nc) Giusta l’art. 173 cifra 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre\nin alcuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure prova di aver\navuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. La prova della verità è da considerare riuscita se l’incriminata affermazione è dimostrata.\n\nd) Stando all’impugnato decreto l’affermazione “un vero abuso di potere” rappresenta di per sè una lesione all’onore. La Procura pubblica ha però addotto che\nera stata prodotta la prova della verità. Pacifico era infatti che il compito affidato\nall’architetto W. non era stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea parrocchiale e per esso non era stato richiesto neppure il nullaosta da parte dell’Ordinariato vescovile. L’accusa mossa all’allora Consiglio parrocchiale era perciò da ritenere giustificata.\n\nL. fa valere che la prova della verità non può essere prodotta poichè l’affermazione degli opponenti al gravame, secondo cui egli durante i suoi 42 anni di militanza in seno al Consiglio parrocchiale non avrebbe avuto a cuore le finanze\ndell’ente, è completamente inveritiera. Sennonchè un’affermazione del genere nel\nquerelato articolo non è stata fatta. Al Consiglio parrocchiale è stato imputato un\neccesso di competenza, non lo spreco delle finanze dell’ente. Anche con riguardo\nalla prova della verità, ritenuta riuscita dall’istanza precedente, l’impugnante non\nspende quindi una parola per motivare il suo parere.\n\nAi sensi dell’art. 312 CP sono passibili di pena i membri di una autorità od i\nfunzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sè o ad\naltri un indebito profitto o di recar danno ad altri. Per prassi la fattispecie di questo\nreato, descritta in modo generale, dev’essere interpretata restrittivamente nel senso\nche dell’autorità d’ufficio abusa unicamente chi si comporta illecitamente, vale a dire\nchi in virtù della sua funzione o carica illegalmente decreta o esercita pressione\n(DTF 114 IV 41, 113 IV 30, 108 IV 49). L’art. 312 CP non comprende quindi tutte le\n7\n\nazioni contrarie al dovere di un funzionario con potere coercitivo; a questo disposto\nsono sottoposti unicamente i decreti o provvedimenti illegali.\n\n"}