Danneggiato e di conseguenza legittimato a proporre gravame è, per costante dottrina, chi ha subito direttamente un pregiudizio ideale o materiale da un atto punibile. Danneggiato ai sensi del diritto processuale penale è quindi la vittima, vale a dire il soggetto giuridico del diritto, protetto dall’ordinamento penale, contro cui è rivolto il reato. Che il danneggiato sia legittimato ad inoltrare gravame (art. 139 cpv. 1 LGP) dev’essere inteso come esempio. Come è stato esposto, legittimato è soltanto chi è colpito dall’impugnato decreto e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica.