Con decreto del 31 marzo 2003, comunicato il 1° aprile 2003, la Procura pubblica ha abbandonato la procedura penale. A motivo ha addotto che, pacifica la circostanza che la firma era quella del denunciante, non v’erano dei testimoni che avevano visto X. a sottrarre e redigere quel documento. G. e l’avv. I., il rappresentante di Y. in Italia, non potevano provare la reità del denunciato. Quella non aveva sostenuto d’aver visto X. sottrarre i fogli firmati in bianco e il fatto che prima dell’inoltro della duplica il convenuto non aveva menzionato lo scritto del 22 giugno 1998 non documentava che questo allora non esisteva.