{"Signatur": "GR_KG_005", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-08-19", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_005_BK-2003-16_2003-08-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/BK_2003_16_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976d5bd35f7e60678796e818d8a1d8af5fecce593222fea6728d5ad1ceab649beb7edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976d5bd35f7e60678796e818d8a1d8af5fecce593222fea6728d5ad1ceab649beb7edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=BK_2003_16", "Checksum": "daacb961bb779748c117f6ea6ab0ccdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BK 2003 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Strafkammer 19.08.2003 BK 2003 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 19.08.2003 BK 2003 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Aufl., Chur 1996, pag. 349 seg.). Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato\ndell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non\nè sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero\ninfluenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'indagine sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto\nmateriale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco\npromettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può\n6\n\nesser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del\nrisultato dell'indagine sotto due aspetti. Da una parte devono essere fornite e valutate le prove, in altre parole devono esserci delle prove e va esaminata la loro attendibilità. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se mancano le prove o\nse una valutazione complessiva delle stesse porta alla sostenibile conclusione che\nuna condanna è improbabile, che quindi l'indiziato sarebbe assolto. Dall'altra parte\nl'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esser visibili dei mezzi di prova, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, op. cit., cifra 3.3 all'art. 82).\n\n3. a) Col gravame Y. fa dapprima valere che non ha firmato lo scritto del 22\ngiugno 1998 e che di conseguenza la sua firma è stata falsificata. Questa circostanza di fatto da lui ora asserita sta però in aperto contrasto colla sua testimonianza. Infatti il denunciante non ha messo a verbale che non aveva mai apposto la\nsua firma a piè della rinuncia scritta ai compensi conformemente al protocollo d’intesa o che intendeva sostenere che apparentemente la firma era la sua in quanto\nera perfettamente identica alla sua o che non intendeva scartare l’ipotesi della contraffazione della firma, ma ha testimoniato, senza possibilità d’equivoci, che il documento non era stato da lui redatto, ma che la firma era la sua. Stando così le cose\nalla Procura pubblica non può essere imputata una violazione di diritto o una disattenzione del potere d'apprezzamento se non ha ordinato una perizia per accertare\nl’autenticità o falsità della firma.\n\nb) L’impugnante censura poi che il giudice istruttore non ha chiarito le circostanze dell’esistenza e dell’utilizzo dei fogli da lui sottoscritti in bianco; in particolare\nche non è stata sentita G., la quale in data 16 aprile 2003 ha fatto attestare la seguente dichiarazione:\n“Sono stata segretaria della A. S.r.l. con uffici a E. dal dicembre 1997\na marzo 1999. Nel giugno del 1998 ero segretaria unica dell’ufficio.\nEro l’unica persona con il Direttore J. ad utilizzare il computer della\nditta. Io utilizzavo solo il programma word, mentre il Direttore J. utilizzava solo il programma per gestione voli. L’ing. Y. aveva un suo ufficio\nproprio ed una sua scrivania. Dato che egli era spesso assente mi\nlasciava tre o quattro fogli già firmati. Questi fogli erano custoditi in un\ncassetto della sua scrivania che era chiusa a chiave e di cui io avevo\nla chiave. Io tenevo questa chiave nel mio mazzo. Poco dopo la partenza dell’ing. Y., nel dicembre 1998, notai che qualcuno aveva frugato nella mia borsetta. Dopo qualche tempo X. mi chiese di consegnargli le chiavi del cassetto della scrivania dell’ing. Y.. Dato che io\nritenevo che io avrei dovuto riconsegnarle unicamente all’ing. Y., in un\nprimo momento dissi che non ero certa di averle. X. mi disse allora\n7\n\nche le chiavi del cassetto erano nel mio mazzo di chiavi. Fui così costretta a consegnargli quella chiave. Solo più tardi realizzai che in quel\ncassetto si dovevano ancora trovare tre o quattro fogli firmati in bianco\ndall’ing. Y.. La riconsegna delle chiavi del cassetto avvenne alla presenza del Dr. M. e del Dr. J.. Per ciò che concerne una lettera datata,\nE. 22 giugno 1998, con intestazione A., indirizzata a Caro X., che mi\nè stata sottoposta dall’ing. Y. in fotocopia, sono sicura che la stessa\nnon è stata scritta da me in data 22 giugno 1998. Quel giorno sarei\nstata l’unica a poterla scrivere. L’ing. Y. non era uso utilizzare il computer per cui mi dettava o mi forniva una bozza. Ricordo la data intanto\nperchè è la stessa di quella in cui si è tenuta l’assemblea della società.\nSono sicura che non sono stata io a predisporre la lettera in quanto io\ngiustifico sempre il margine e introduco sempre a piè di pagina i dati\nconcernenti la società (capitale sociale e codice d’iscrizione a Registro\nCommercio, ecc.) dati peraltro che devono essere obbligatoriamente\nindicati sulla carta da lettera. Le espressioni e la sintassi usate nella\nlettera non sono attribuibili al linguaggio dell’ing. Y..”\n\n"}