{"Signatur": "GR_KG_005", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-08-19", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_005_BK-2003-16_2003-08-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/BK_2003_16_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976d5bd35f7e60678796e818d8a1d8af5fecce593222fea6728d5ad1ceab649beb7edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976d5bd35f7e60678796e818d8a1d8af5fecce593222fea6728d5ad1ceab649beb7edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=BK_2003_16", "Checksum": "daacb961bb779748c117f6ea6ab0ccdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BK 2003 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Strafkammer 19.08.2003 BK 2003 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 19.08.2003 BK 2003 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Non sapeva indicare la data esatta della consegna, ma si\nricordava benissimo d’averlo ricevuto dopo che avevano avuto un intenso e lungo\ncolloquio relativo alla situazione dell’azienda e del personale. Il medesimo giorno\nl’aveva portato nel suo ufficio a F. ed ivi l’aveva lasciato fino che gli era stato notificato il precetto esecutivo. Il 20 novembre 2002 Y. ha testimoniato che il documento\noggetto dell’inchiesta penale non era stato redatto nè da lui nè dall’impiegata amministrativa della A. S.r.l. G., ma che la firma sullo stesso era la sua firma. Per i casi\nd’urgenza quest’impiegata teneva due o tre fogli da lui firmati in bianco. Ad essa\naveva chiesto se erano forse spariti di questi fogli e lei gli aveva detto che ci avrebbe\npensato. H., socio della A. S.r.l. e padre del denunciato, il 18 marzo 2003 ha testimoniato che pensava d’aver partecipato all’Assemblea dei soci del 22 giugno 1998\ne che comunque era perfettamente a conoscenza della deliberazione allora presa\nrelativa al compenso di Lit. 60'000'000, poichè essa aveva messo fine a quanto\n4\n\nstipulato nel protocollo d’intesa. Inoltre che due mesi dopo quell’assemblea, o pochi\nmesi dopo, in occasione di una sua visita all’azienda a E. aveva visto lo scritto datato\n22 giugno 1998. In questo veniva confermato quanto era stato deciso dall’assemblea. Suo figlio l’aveva orientato che Y. gli aveva confermato per iscritto d’essersi\ncomportato da galantuomo rinunciando a quanto definito nel protocollo d’intesa. Voleva quindi essere sicuro che ciò corrispondeva e di conseguenza aveva chiesto a\nsuo figlio di mostrargli lo scritto.\n\nCon decreto del 31 marzo 2003, comunicato il 1° aprile 2003, la Procura pubblica ha abbandonato la procedura penale. A motivo ha addotto che, pacifica la\ncircostanza che la firma era quella del denunciante, non v’erano dei testimoni che\navevano visto X. a sottrarre e redigere quel documento. G. e l’avv. I., il rappresentante di Y. in Italia, non potevano provare la reità del denunciato. Quella non aveva\nsostenuto d’aver visto X. sottrarre i fogli firmati in bianco e il fatto che prima dell’inoltro della duplica il convenuto non aveva menzionato lo scritto del 22 giugno 1998\nnon documentava che questo allora non esisteva. Tanto la testimonianza del denunciante quanto quella di H. dovevano poi essere valutate con riserbo in quanto\nquello aveva un interesse a vincere il processo civile e questo era il padre del denunciato.\n\nC. In data 18 aprile 2003 Y. è insorto contro il decreto d’abbandono ed ha\nchiesto alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni che sia annullato e che sia completata l’istruttoria.\n\nLa Procura pubblica ha proposto la reiezione del gravame.\n\nDei motivi si dirà nei considerandi.\n\nLa Camera di gravame considera :\n\n1. Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale\ncantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati (decreti\ndi rifiuto e d’abbandono). Giusta l’art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente il danneggiato può presentare gravame contro\ndecreti di rifiuto e d’abbandono (art. 81 e 82 LGP). Le premesse della legittimazione\n- l’esser colpito dal querelato decreto e l’interesse tutelabile alla sua abrogazione o\n5\n\nmodifica - devono essere adempite cumulativamente. Il gravame dev’essere motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione del decreto impugnato (art. 139 cpv.\n2 e 3 LGP, 20 LPAC).\n\nDanneggiato e di conseguenza legittimato a proporre gravame è, per costante dottrina, chi ha subito direttamente un pregiudizio ideale o materiale da un\natto punibile. Danneggiato ai sensi del diritto processuale penale è quindi la vittima,\nvale a dire il soggetto giuridico del diritto, protetto dall’ordinamento penale, contro\ncui è rivolto il reato. Che il danneggiato sia legittimato ad inoltrare gravame (art. 139\ncpv. 1 LGP) dev’essere inteso come esempio. Come è stato esposto, legittimato è\nsoltanto chi è colpito dall’impugnato decreto e fa valere un interesse tutelabile alla\nsua abrogazione o modifica. Conformemente alla prassi della Camera di gravame\nè ritenuto colpito da una decisione chi sta in una relazione particolarmente stretta\ncoll’oggetto della stessa, vale a dire in particolare chi ha partecipato alla procedura\nche ha portato all’impugnata decisione (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54, 1975 no.\n60), ed un interesse tutelabile ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 LGP è reputato l’interesse\ngiuridico. Interesse giuridico è ritenuto anche il presunto o supposto pregiudizio\nideale e materiale alla situazione giuridica dell’impugnante (PTC 1993 no. 41, 1988\nno. 54).\n\nSenza dubbio nei confronti di Y. le premesse della legittimazione testè esposte sono adempite. Il gravame è poi stato inoltrato tempestivamente e nella dovuta\nforma, per cui è ricevibile in ordine.\n\n"}