{"Signatur": "GR_KG_005", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-08-19", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_005_BK-2003-16_2003-08-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/BK_2003_16_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976d5bd35f7e60678796e818d8a1d8af5fecce593222fea6728d5ad1ceab649beb7edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976d5bd35f7e60678796e818d8a1d8af5fecce593222fea6728d5ad1ceab649beb7edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=BK_2003_16", "Checksum": "daacb961bb779748c117f6ea6ab0ccdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BK 2003 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Strafkammer 19.08.2003 BK 2003 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 19.08.2003 BK 2003 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Alida Andreoli, casella postale 4338, via\nMadonnetta 17, 6904 Lugano,\n\ncontro\n\nil decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 31 marzo 2003, comunicato il 1° aprile 2003, nella causa contro X., opponente al gravame, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo,\n\nconcernente falsità in documenti, eventualmente truffa,\n\nè risultato:\n2\n\nA. Con protocollo d’intesa stipulato il 6 novembre 1997 tra X. e Y. è stato\nputtuito che questi assumeva la carica di presidente dell’amministrazione della A.\nS.r.l., B., Provincia di E., Italia, e come compensi gli spettavano:\n“2.1 a) un gettone di presenza pari a Lit. 300'000'000 per la partecipazione effettiva ad una seduta ufficiale del cda o dell’assemblea dei soci,\nb) l’indennità di carica pari a Lit. 50'000'000 all’anno per lo svolgimento delle mansioni di presidente del cda,\nc) il rimborso delle spese anticipate per lo svolgimento dei compiti sopra indicati e/o nell’interesse della società.\n2.2 In aggiunta ai compensi suindicati spetta altresì a Y. un compenso\nannuale forfettario-onnicomprensivo (tipo premio produzione) finalizzato a retribuirlo per le entrate effettive che lo stesso procurerà alla società.\nStante la natura e le finalità del compenso, per quanto attiene al\n“quantum”, lo stesso sarà costituito da una componente e/o quota\nfissa e predeterminata e da una componente e/o quota proporzionale pari a x% dell’entrata effettivamente riscossa.\nL’ammontare complessivo (quota fissa + quota proporzionale)\nnon potrà comunque superare l’importo e/o tetto massimo di Lit.\n400'000'000 l’anno.\n2.3 In concreto il predetto compenso, fermo restando il limite del tetto\nmassimo sopra indicato, viene così determinato:\nAnno 1998: quota fissa Lit. 200'000'000 + una quota proporzionale pari all’8% .”\n\nIn data 4 febbraio 1998 l’Assemblea dei soci della A. S.r.l. ha eletto Y. quale\nPresidente dell’amministrazione della società. L’Assem-blea dei soci del 22\ngiugno 1998 ha poi deliberato di riconoscergli un compenso annuo di Lit. 60'000'000\na decorrere dal mese di febbraio 1998. Colle dimissioni di due dei tre amministratori,\ninoltrate all’Assemblea dei soci del 18 dicembre 1998, Y. è decaduto dalla sua carica. In seguito è stato nominato D. quale amministratore unico. Ne è seguito uno\nscambio di corrispondenza tra i rappresentanti di Y. e X.. Il 18 dicembre 1998\nquello ha fatto valere che in conformità del protocollo d’intesa del 6 novembre 1997\nal suo mandante spettava l’importo di Lit. 632'600'000, questi che il suo rappresentato non riconosceva tale somma.\n\nCon azione del 23 giugno 2000 alla Giudicatura di pace del Circolo di Roveredo Y. ha chiesto che X. venga condannato a versargli l’importo di fr. 508'930.--\noltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1998. Il convenuto ha proposto che l’azione\n3\n\nsia respinta. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata proseguita colle\nstesse richieste al Tribunale del Distretto Moesa. Colla duplica, inoltrata il 1° febbraio 2001, il convenuto ha prodotto un documento in cui sta scritto quanto segue:\n“Caro X.,\ncome vedi, ho mantenuto la mia parola di galantuomo!\nNel consiglio d’amministrazione odierno ho fatto deliberare il compenso che avevamo concordato, rinunciando così a quanto previsto\nnel precedente protocollo d’intesa.\nSpero che tu converrai con me che io avrei potuto fare ratificare il protocollo e pretendere la somma in esso concordata.\nSo che sei in difficoltà con i tuoi familiari e quindi considera questo un\nmio grande sacrificio, convinto che ti ricorderai di me quando potrai\nverificare il fatturato da me prospettato.\nE., 22 Giugno 1998 f.to Y.”.\n\nReputato falso il documento, il 19 aprile 2002 Y. ha sporto denuncia contro\nX. per falsità in documenti eventualmente truffa alla Procura pubblica dei Grigioni,\nche il 14 maggio 2002 ha aperto il procedimento penale.\n\nCon decreto del 23 maggio 2002 il Presidente del Tribunale distrettuale\nMoesa ha sospeso la procedura civile.\n\n"}