A questo punto vanno innanzitutto relativizzati gli effetti nefasti della lettera anonima. In concreto è infatti priva di pertinenza l’argomentazione con cui l’istante sostiene che la lettera abbia pubblicizzato la procedura aperta nei suoi confronti e questo abbia aperto il campo ad una vera e propria campagna denigratoria. Dagli atti non emerge infatti che P. abbia dovuto abbandonare le sue cariche. La lettera non è quindi stata suscettibile di esercitare un influsso negativo, come preteso dal richiedente. Anzi da quanto esposto nella domanda di risarcimento discende che P. nell’estate del 2002 è diventato membro del Consiglio comunale.