13 dicembre 2000 in re R. R., BK 00/44). In considerazione entrano solamente le violazioni gravi della personalità. La quantificazione non è semplice, per le diverse ragioni che concorrono a determinare il danno. La sua valenza soggettiva e la possibilità di compensarlo concretamente impediscono di formulare un principio con validità generale (cfr. Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a. edizione, Basilea 2002, § 109, pag. 536, cifra 8a). Dei criteri indicativi possono per esempio essere il genere e la gravità del pregiudizio, l’intensità e la durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, il grado di colpa dell’autore ed altri ancora (cfr.