È infatti inequivocabile che non esiste sufficiente concretezza della presumibile occupazione futura del richiedente. Non emerge minimamente dagli atti che al richiedente sia stata assicurata una simile occupazione, per cui il mancato guadagno non è risarcibile nel contesto qui in discussione. I presupposti per l’ottenimento di un’indennità ai sensi del richiamato art. 161 LGP non sono dati. La somma pretesa quale risarcimento si fonda su di un’ipotesi. Non v’è infatti il minimo indizio che lui avrebbe terminato gli studi entro il tempo da lui previsto e neppure che avrebbe ottenuto subito un’occupazione a tempo pieno quale insegnante di scuola media.