Il sostenimento di esami implica di regola il pagamento di un’ulteriore tassa. Dalla fattispecie in esame non emerge che P. abbia pagato delle simili tasse d’iscrizione e poi non si sia presentato agli esami a causa del suo stato emotivo precario. L’unico esame al quale P. si era iscritto, era quello di Storia Medievale del 24 ottobre 2000, alle ore 9.30 (doc. 01/32). A questo esame lui non potè presentarsi, dato che era sotto fermo provvisorio di polizia. In simili circostanze sarebbe stato possibile risarcire al richiedente gli eventuali costi per l’iscrizione all’esame. Nel caso di cui in parola però l’obbligo di sostanziare il danno non è stato ossequiato;