L’ammontare di questa rata non è però stata sommata alla cifra richiesta per il risarcimento delle spese d’immatricolazione. Seppure l’ammontare della seconda rata non è affatto cospicua nei confronti della prima, questo tribunale ignora i motivi per cui non si abbia chiesto pure il risarcimento della stessa. Per quel che riguarda invece il risarcimento della seconda rata dell’anno accademico 2001/2002, si può invece dedurre che questo non è stato richiesto in quanto in data 18 aprile 2002 la Commissione del Tribunale cantonale comunicava l’assoluzione a P. e secondo quanto sostiene il suo rappresentante, 8