Nella fattispecie in oggetto il comportamento di P. gli è costato l’imputazione di una grave negligenza (cfr. sentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 6 marzo 2002, pag. 9), poichè usando le dovute precauzioni avrebbe potuto evitare l’errore sullo stato di necessità. A questa istanza è pertanto data la possibilità di ridurre la somma d’indennità richiesta, dato che P. con il suo comportamento leggero ha sicuramente provocato l’istruttoria nei suoi confronti. 4. A mente dell’istante nella fattispecie in esame il suo danno materiale diretto ammonta a fr. 57'263.-- ( = fr. 65'263.-- - fr. 8'000.-- per torto morale). Questa 7