Il risarcimento può essere negato o ridotto se il richiedente con il suo comportamento riprovevole o leggero ha provocato l’istruttoria o l’ha resa più difficile (art. 161 cpv. 1, 2.a frase). Chi dà fondato motivo per il compimento di un determinato atto istruttorio con il suo comportamento sospetto non può poi pretendere che l’autorità inquirente non agisca in base alla impressione suscitata dal di lui atteggiamento. Nella fattispecie in oggetto il comportamento di P. gli è costato l’imputazione di una grave negligenza (cfr.