3. L’accusato prosciolto in sede giudiziaria ha diritto ad un’indennità nella forma del risarcimento dei danni materiali diretti e della riparazione del torto morale (per quest’ultimo cfr. cifra 5). Per danno materiale che va indennizzato va inteso sia il danno emergente sia il mancato guadagno per il perdurare del procedimento penale, premesso in ogni caso l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr. Guhl/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 9.a edizione, Zurigo 2000, § 10, pag. 72, cifra 36). In analogia all’art. 42 cpv. 2 CO, chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.