suoi famigliari in una situazione estremamente disagevole. La gravità obiettiva delle operazioni istruttorie sarebbe infine documentata dal fatto che la Procura pubblica avrebbe trascinato P. in tribunale, sebbene antecedentemente non si sia mai curata di appurare la fattispecie soggettiva. La Procura non si sarebbe infatti mai posta il quesito, se sussisteva un errore sui fatti. L’argomentazione addotta dal rappresentante è in grado di evidenziare in tutta la sua ampiezza la gravità obiettiva delle operazioni istruttorie condotte dalla 6