plicazione dei combinati disposti di cui agli artt. 19 cpv. 1 e 186 CP è però pacifico che il verdetto pronunciava l’assoluzione di P., in quanto l’art. 186 CP non reprime la violazione di domicilio commessa per negligenza (cfr. art. 19 cpv. 2 CP). L’obbligo d’indennizzo presuppone una certa gravità obiettiva delle operazioni istruttorie e l’esistenza di un pregiudizio considerevole da esse causato (DTF 107 IV 155; cfr. anche Padrutt, op. cit., cifra 1.3 seg. all’art. 161). L’accusato prosciolto è tenuto a provare tale pregiudizio (DTF 107 IV 155). Lo Stato non può sottrarsi a questo suo obbligo quando sono raggiunti i presupposti richiesti dalla legge.