Il diritto a un tribunale indipendente e imparziale giusta l'art. 30 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU non è violato quando il giudice di merito statuisce successivamente su una domanda d'indennità (DTF 119 Ia 226 seg.). Le domande di risarcimento vanno presentate entro i termini di prescrizione (cfr. DTF 109 IV 63 riguardante la prescrizione del diritto ad un'indennità ai sensi dell'art. 122 PP) e di perenzione. La domanda di risarcimento di P. del 10 dicembre 2002 è tempestiva e di conseguenza è ricevibile in ordine.