Le richieste di risarcimento sono decise dall’autorità presso cui il procedimento era in sospeso da ultimo (art. 161 cpv. 2 LGP). Con sentenza del 6 marzo 2002, comunicata il 18 aprile 2002, la Commissione del Tribunale cantonale ha assolto P. dalla condanna di violazione di domicilio. Questa sentenza non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato. Suddetta commissione è quindi l’autorità competente per giudicare la domanda di risarcimento (cfr. PTC 1996 no. 35; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 7 novembre 2001 in re D. G., SB 01/58). Il diritto a un tribunale indipendente e imparziale giusta l'art. 30 cpv.