Il diritto alla riparazione da parte della persona illegalmente arrestata e incarcerata è previsto pure dall’art. 5 n. 5 CEDU; l’avente diritto può quindi fondare la sua pretesa anche su questa norma (Trechsel, Die Europäische Menschenrechtskonvention, ihr Schutz der persönlichen Freiheit und die Schweizerischen Strafprozessrechte, diss., Berna 1974, pag. 371). Questa norma non impone però alcun obbligo al Cantone dei Grigioni, dato che con la norma giusta l’art. 161 LGP quest’ultimo conosceva già prima della ratifica della Convenzione indennità siffatte.