La seconda istanza ha ritenuto che allorquando P. si è introdotto nella casa parrocchiale ha agito per effetto di una supposizione erronea sullo stato di necessità e, dato che questa supposizione gli è favorevole, ha concluso che andava giudicato secondo la stessa. La Commissione del Tribunale cantonale ha così ritenuto che il delitto previsto e punito dall’art. 186 CP non si era verificato, dato che P. si sarebbe introdotto nella canonica, credendo che D. si trovasse in pericolo. Per quel che riguarda i costi giudiziari suddetta commissione ha stabilito quanto segue: 3