C. Il 27 dicembre 2001 P. è insorto contro questo giudizio con appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ed il proscioglimento da qualsiasi accusa. Con sentenza del 6 marzo 2002, comunicata il 18 aprile 2002, quest’ultima ha integralmente accolto l’appello ed ha annullato la sentenza impugnata. La seconda istanza ha ritenuto che allorquando P. si è introdotto nella casa parrocchiale ha agito per effetto di una supposizione erronea sullo stato di necessità e, dato che questa supposizione gli è favorevole, ha concluso che andava giudicato secondo la stessa.