{"Signatur": "GR_KG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-01-23", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_004_SB-2002-46_2003-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/SB_2002_46_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097680ab22f30dce8206b16a361da692cf065d7e92c7c57c759d0cc32b926cbd2e1fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097680ab22f30dce8206b16a361da692cf065d7e92c7c57c759d0cc32b926cbd2e1fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=SB_2002_46", "Checksum": "1fb968de15791bd21fcb76bc49c08eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["SB 2002 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht I. Strafkammer 23.01.2003 SB 2002 46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 23.01.2003 SB 2002 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht I. 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Come sostiene il giudice istruttore nella propria presa di posizione,\nquesta misura verrebbe regolarmente messa in atto, quando una persona è accusata di furto, indipendentemente dal fatto che l’abitazione si trovi in Svizzera o\nall’estero. Questa misura istruttoria avrebbe però aggravato ulteriormente la situazione di P., rovinandogli definitivamente la reputazione. In M. infatti costui sarebbe\nuna personalità in vista oltre che una persona impegnata. Con una lettera anonima\n(doc. 01/22), la quale fu recapitata sia al sindaco (doc. 01/23) e ai membri del Consiglio comunale che ad altre persone, si sarebbe relegato il richiedente quale persona disonesta. Si sarebbe inoltre giudicato inopportuno che P. continuasse a mantenere cariche pubbliche, quali ad esempio quella di membro del Consiglio della\nBiblioteca comunale o quella di presidente di una corale cittadina. Sempre nella\nstessa lettera si sarebbe inoltre temuto che il richiedente avrebbe potuto entrare a\nfare parte del Consiglio comunale nel caso che un consigliere di maggioranza desse\nle sue dimissioni, P. sarebbe infatti risultato il primo dei candidati non eletti. Queste\ndicerie si sarebbero divulgate velocemente in tutta la cittadina. A causa di questo\ntrauma P. avrebbe innanzitutto avuto bisogno di numerose visite mediche, ma soprattutto di sostegno psicologico per un notevole lasso di tempo (cfr. cifra 4. b).\nQuesto suo stato depressivo influì inoltre negativamente sulla continuazione dei\nsuoi studi. Il 7 novembre 2001 la Commissione del Tribunale del Distretto Bernina\n11\n\ndichiarò P. colpevole di violazione di domicilio (doc. 01/20). Sebbene ci sarebbero\nstati grossi dubbi circa l’adempimento della fattispecie soggettiva, la commissione\nsopraccitata avrebbe condannato P. a 15 giorni di detenzione e a fr. 300.-- di multa.\nA mente del rappresentante di quest’ultimo, l’intera procedura sarebbe stata caratterizzata da un’istruttoria estenuante e a tratti addirittura irregolare. Il fatto che la\nprima sentenza non sia stata assolutoria avrebbe poi lasciato delle tracce indelebili\nnella vita del richiedente.\n\nA questo punto vanno innanzitutto relativizzati gli effetti nefasti della lettera\nanonima. In concreto è infatti priva di pertinenza l’argomentazione con cui l’istante\nsostiene che la lettera abbia pubblicizzato la procedura aperta nei suoi confronti e\nquesto abbia aperto il campo ad una vera e propria campagna denigratoria. Dagli\natti non emerge infatti che P. abbia dovuto abbandonare le sue cariche. La lettera\nnon è quindi stata suscettibile di esercitare un influsso negativo, come preteso dal\nrichiedente. Anzi da quanto esposto nella domanda di risarcimento discende che P.\nnell’estate del 2002 è diventato membro del Consiglio comunale. Egli sarebbe infatti\nsubentrato quale primo non eletto al posto di un consigliere dimissionario. Alla luce\ndi queste constatazioni, la violazione invocata si avvera d’acchito priva di fondamento.\n\nIl rappresentante ritiene inoltre che la procedura contro P. sia stata condotta\ncon un certo e mal comprensibile accanimento. Anche questa affermazione non può\nessere pienamente accolta. La Commissione del Tribunale cantonale ha imputato\na P. una grave negligenza. Quindi sia l’istruttoria che l’arresto non possono essere\nritenuti come illegali. Alla luce dell’art. 161 LGP non merita di essere approfondita\nulteriormente questa questione, in quanto, come già esposto in precedenza (cfr.\ncifra 2), un’indennità è esplicitamente dovuta in entrambi i casi. Il fatto che al richiedente è stata imputata una grave negligenza influisce però negativamente sulla libertà di apprezzamento di questo giudice.\n\nUna certa lesione dei suoi diritti della personalità, in particolare del diritto ad\nun’integrità psichica, non può essere negato. La procedura penale ha sicuramente\navuto degli effetti indesiderati non solo sulla sua situazione personale, ma anche in\nquella famigliare e professionale. In conclusione tenuto inoltre conto del protrarsi di\npiù ore di carcerazione ingiusta a danno di una persona rivelatasi in seguito innocente, ma anche della soddisfazione personale già derivabile da questo riconoscimento nella sentenza della Commissione del Tribunale cantonale, per cui è del tutto\n12\n\nrelativizzabile la sofferenza che ne permane, appare equo attribuire per questo titolo\nl’importo di fr. 1'500.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 2002.\n\n6. L’istanza di risarcimento per quel che riguarda il danno materiale diretto è stata per la gran maggioranza respinta. Mentre per il risarcimento del torto\nmorale l’esito dell’istanza è irrilevante per la decisione dei costi della procedura, in\nquanto l’ammontare del torto morale è lasciato al potere d’apprezzamento del giudice. Si giustifica perciò di accollare i costi della procedura di fr. 1'200.-- per due\nterzi all’istante e per un terzo al Cantone dei Grigioni, che rifonde inoltre al richiedente una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--.\n13\n\nLa Commissione del Tribunale cantonale giudica:\n\n"}