{"Signatur": "GR_KG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-01-23", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_004_SB-2002-46_2003-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/SB_2002_46_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097680ab22f30dce8206b16a361da692cf065d7e92c7c57c759d0cc32b926cbd2e1fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097680ab22f30dce8206b16a361da692cf065d7e92c7c57c759d0cc32b926cbd2e1fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=SB_2002_46", "Checksum": "1fb968de15791bd21fcb76bc49c08eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["SB 2002 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht I. Strafkammer 23.01.2003 SB 2002 46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 23.01.2003 SB 2002 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht I. 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Il suo rappresentante ritiene che\ngià nell’ambito del primo interrogatorio il richiedente avrebbe ammesso la fattispecie\noggettiva di una violazione di domicilio e in più avrebbe spiegato in dettaglio i motivi\nper cui era entrato in quel modo nell’appartamento, quindi non vi sarebbe più stata\nalcuna ragione che giustificasse il suo fermo. Benchè la privazione della libertà di\ncerto è stato l’atto che ha cagionato il danno maggiore, il rappresentante del richiedente, ha precisato che quest’ultimo è stato vittima di altri infondati atti istruttori. Il\n23 ottobre 2000 infatti i Carabinieri di M. avrebbero effettuato una perquisizione domiciliare accompagnati da due poliziotti svizzeri in borghese. Questa azione, la\nquale sarebbe addirittura stata avviata senza una regolare domanda di rogatoria,\navrebbe innescato una reazione a catena nella città natale di P.. Innanzitutto questa\nazione avrebbe causato uno strascico giudiziario anche in G.. Inoltre P. ricoprendo\nalcune cariche pubbliche era una persona conosciuta dalla popolazione. Con una\nlettera anonima, la quale sarebbe stata recapitata sia al sindaco della città che a\ntutti i membri del consiglio comunale, il richiedente veniva accusato quale colpevole\ndei furti perpetrati a danno delle case parrocchiali. Nella stessa lettera sarebbe addirittura stata messa in dubbio l’opportunità di lasciare degli incarichi pubblici al richiedente. Questa campagna denigratoria gli avrebbe causato un crollo psicologico.\nLe accuse infondate infatti avrebbero messo oltre che l’imputato stesso, pure tutti i\nsuoi famigliari in una situazione estremamente disagevole. La gravità obiettiva delle\noperazioni istruttorie sarebbe infine documentata dal fatto che la Procura pubblica\navrebbe trascinato P. in tribunale, sebbene antecedentemente non si sia mai curata\ndi appurare la fattispecie soggettiva. La Procura non si sarebbe infatti mai posta il\nquesito, se sussisteva un errore sui fatti.\n\nL’argomentazione addotta dal rappresentante è in grado di evidenziare in\ntutta la sua ampiezza la gravità obiettiva delle operazioni istruttorie condotte dalla\n6\n\nProcura pubblica contro P.. È inoltre innegabile che tali operazioni hanno causato\nun pregiudizio considerevole a danno dello stesso. Dato che la fattispecie posta a\nfondamento delle pretese sollevate adempie i presupposti testé citati, al richiedente\nspetta per principio un’indennità giusta l’art. 161 LGP. È quindi dato a questa commissione di entrare nel merito di tutto il ventaglio di richieste di risarcimento formulate.\n\n3. L’accusato prosciolto in sede giudiziaria ha diritto ad un’indennità nella\nforma del risarcimento dei danni materiali diretti e della riparazione del torto morale\n(per quest’ultimo cfr. cifra 5). Per danno materiale che va indennizzato va inteso sia\nil danno emergente sia il mancato guadagno per il perdurare del procedimento penale, premesso in ogni caso l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr.\nGuhl/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 9.a edizione, Zurigo 2000, § 10,\npag. 72, cifra 36). In analogia all’art. 42 cpv. 2 CO, chi pretende il risarcimento del\ndanno ne deve fornire la prova. Alla parte che se ne prevale incombe quindi non\nsoltanto l’obbligo di provare l’insorgenza di un danno in nesso di causalità adeguata\ncon l’agire ingiusto della controparte, ma altresì l’entità dello stesso (Padrutt, op.\ncit., cifra 1.7 seg. all’art. 161). La richiesta deve essere fondata su fatti precisi e deve\nessere debitamente documentata (cfr. Guhl/Koller, op. cit., § 10, pag. 71, cifra 35).\nAll’obbligo di sostanziare il danno si pongono condizioni molto severe, siccome solo\nl’avente diritto può presentare gli elementi necessari per calcolare il danno occorso\nin relazione con la procedura ingiusta. Solo grazie a queste prove il giudice è in\ngrado di pronunciare un equo giudizio.\n\nIl risarcimento può essere negato o ridotto se il richiedente con il suo comportamento riprovevole o leggero ha provocato l’istruttoria o l’ha resa più difficile\n(art. 161 cpv. 1, 2.a frase). Chi dà fondato motivo per il compimento di un determinato atto istruttorio con il suo comportamento sospetto non può poi pretendere che\nl’autorità inquirente non agisca in base alla impressione suscitata dal di lui atteggiamento. Nella fattispecie in oggetto il comportamento di P. gli è costato l’imputazione\ndi una grave negligenza (cfr. sentenza della Commissione del Tribunale cantonale\ndel 6 marzo 2002, pag. 9), poichè usando le dovute precauzioni avrebbe potuto\nevitare l’errore sullo stato di necessità. A questa istanza è pertanto data la possibilità\ndi ridurre la somma d’indennità richiesta, dato che P. con il suo comportamento\nleggero ha sicuramente provocato l’istruttoria nei suoi confronti.\n\n4. A mente dell’istante nella fattispecie in esame il suo danno materiale\ndiretto ammonta a fr. 57'263.-- ( = fr. 65'263.-- - fr. 8'000.-- per torto morale). Questa\n7\n\nsomma comprenderebbe le spese per un avvocato in G. di fr. 274.--, le spese d’immatricolazione di fr. 1'261.-- ed il risarcimento per il mancato guadagno di fr. 55'728.-\n-.\n\n"}