{"Signatur": "GR_KG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-01-23", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_004_SB-2002-46_2003-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/SB_2002_46_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097680ab22f30dce8206b16a361da692cf065d7e92c7c57c759d0cc32b926cbd2e1fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097680ab22f30dce8206b16a361da692cf065d7e92c7c57c759d0cc32b926cbd2e1fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=SB_2002_46", "Checksum": "1fb968de15791bd21fcb76bc49c08eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["SB 2002 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht I. Strafkammer 23.01.2003 SB 2002 46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 23.01.2003 SB 2002 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht I. 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Se un accusato viene assolto o il procedimento contro di lui è sospeso\noppure se una misura coercitiva eseguita nei suoi confronti risulta ingiustificata, in\n4\n\nottemperanza all’art. 161 LGP lo Stato deve a sua richiesta aggiudicargli un risarcimento (indennizzo, riparazione) per gli svantaggi che egli ha subito causa le misure\nd’istruttoria.\n\nIl diritto alla riparazione da parte della persona illegalmente arrestata e incarcerata è previsto pure dall’art. 5 n. 5 CEDU; l’avente diritto può quindi fondare la\nsua pretesa anche su questa norma (Trechsel, Die Europäische Menschenrechtskonvention, ihr Schutz der persönlichen Freiheit und die Schweizerischen Strafprozessrechte, diss., Berna 1974, pag. 371). Questa norma non impone però alcun\nobbligo al Cantone dei Grigioni, dato che con la norma giusta l’art. 161 LGP quest’ultimo conosceva già prima della ratifica della Convenzione indennità siffatte.\n\nLe richieste di risarcimento sono decise dall’autorità presso cui il procedimento era in sospeso da ultimo (art. 161 cpv. 2 LGP). Con sentenza del 6 marzo\n2002, comunicata il 18 aprile 2002, la Commissione del Tribunale cantonale ha assolto P. dalla condanna di violazione di domicilio. Questa sentenza non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato. Suddetta commissione è quindi l’autorità competente per giudicare la domanda di risarcimento (cfr. PTC 1996 no. 35;\nsentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 7 novembre 2001 in re D.\nG., SB 01/58). Il diritto a un tribunale indipendente e imparziale giusta l'art. 30 cpv.\n1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU non è violato quando il giudice di merito statuisce successivamente su una domanda d'indennità (DTF 119 Ia 226 seg.). Le domande di\nrisarcimento vanno presentate entro i termini di prescrizione (cfr. DTF 109 IV 63\nriguardante la prescrizione del diritto ad un'indennità ai sensi dell'art. 122 PP) e di\nperenzione. La domanda di risarcimento di P. del 10 dicembre 2002 è tempestiva e\ndi conseguenza è ricevibile in ordine.\n\n2. Come esposto in precedenza (cfr. cifra 1) la Commissione del Tribunale cantonale ha prosciolto P.. Questa sentenza di assoluzione conferma quindi\nche la procedura penale aperta nei confronti dell’imputato era ingiustificata. In simili\ncircostanze sussiste per principio il diritto ad un’indennità giusta l’art. 161 LGP, anche se non si tratta di una procedura illegale come pretende il rappresentante di P.,\nl’avvocato Martino Luminati, dato che anche in caso di procedura ingiustificata è\nesplicitamente prevista un’indennità dalla norma di cui in parola (cfr. Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2.a edizione, Coira\n1996, cifra 1.6 seg. all’art. 161). Nell’evenienza concreta non si può infatti parlare di\nprocedura illegale, visto che la Commissione del tribunale cantonale ha comunque\nriconosciuto che al richiedente doveva venir imputata una grave negligenza. In ap-\n5\n\nplicazione dei combinati disposti di cui agli artt. 19 cpv. 1 e 186 CP è però pacifico\nche il verdetto pronunciava l’assoluzione di P., in quanto l’art. 186 CP non reprime\nla violazione di domicilio commessa per negligenza (cfr. art. 19 cpv. 2 CP). L’obbligo\nd’indennizzo presuppone una certa gravità obiettiva delle operazioni istruttorie e\nl’esistenza di un pregiudizio considerevole da esse causato (DTF 107 IV 155; cfr.\nanche Padrutt, op. cit., cifra 1.3 seg. all’art. 161). L’accusato prosciolto è tenuto a\nprovare tale pregiudizio (DTF 107 IV 155). Lo Stato non può sottrarsi a questo suo\nobbligo quando sono raggiunti i presupposti richiesti dalla legge.\n\n"}