{"Signatur": "GR_KG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-01-23", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_004_SB-2002-46_2003-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/SB_2002_46_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097680ab22f30dce8206b16a361da692cf065d7e92c7c57c759d0cc32b926cbd2e1fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097680ab22f30dce8206b16a361da692cf065d7e92c7c57c759d0cc32b926cbd2e1fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=SB_2002_46", "Checksum": "1fb968de15791bd21fcb76bc49c08eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["SB 2002 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht I. Strafkammer 23.01.2003 SB 2002 46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 23.01.2003 SB 2002 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht I. Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  I. Strafkammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "indennizzo e riparazione ai sensi dell'art. 161 LGP | Strafprozessrecht (StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 05:38:30", "Checksum": "308ba80158e79e3bede1219cc7d902e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 23.01.2003 SB 2002 46\nRegesto:\nindennizzo e riparazione ai sensi dell'art. 161 LGP | Strafprozessrecht (StPO)\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nTribunale cantonale dei Grigioni\nDretgira chantunala dal Grischun\n\nRif.: Coira, 23 gennaio 2003 Comunicata per iscritto il:\nSB 02 46 (non comunicata oralmente)\n\nSentenza\nCommissione del Tribunale cantonale\n\nVicepresidente Schlenker, giudici cantonali Schäfer e Vital, attuaria ad hoc Baretta.\n\n——————\n\nVista l’istanza\n\ndi P., istante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Martino Luminati, Via Sottosassa 71,\n7742 Poschiavo,\n\nconcernente indennizzo e riparazione ai sensi dell'art. 161 LGP,\n\nè risultato:\n2\n\nA. Il 23 ottobre 2000, verso le ore 8, P. era intenzionato a raggiungere\nl’abitazione di A. a B., il quale lo aveva invitato la mattina stessa per chiarire i fatti\naccaduti il giorno precedente. Giunto in dogana P. veniva arrestato e portato al posto di polizia di C., dove veniva ripetutamente interrogato sui motivi della sua azione.\nIl giorno precedente costui si era infatti introdotto nella casa parrocchiale attraverso\nuna finestra aperta. La sua intenzione era quella di portare soccorso alla madre di\nA., D., la quale pur trovandosi in casa non aveva aperto la porta d’entrata, nonostante che lui precedentemente avesse suonato più volte il campanello. A. sporse\nin seguito querela di parte lesa contro P. per violazione di domicilio e furto. Da tempo\nsi riscontravano infatti dei furti a danno delle case parrocchiali di B. e E.. Dopo questo avvenimento si nutrivano forti dubbi sulla colpevolezza di P.. Per questi motivi\nfu trattenuto in fermo di polizia presso le carceri del posto di polizia di C. dal 23 al\n24 ottobre 2000.\n\nB. Con decreto del 16 agosto 2001 la Procura pubblica dei Grigioni ha\nposto P. in stato d’accusa per violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP dinanzi\nalla Commissione del Tribunale del Distretto Bernina. Inizialmente l’istruttoria penale veniva condotta anche per furto; per mancanza di prove venne però sospesa.\nCon sentenza del 7 novembre 2001, comunicata il 6 dicembre 2001, la Commissione sopraccitata dichiarava P. colpevole di violazione di domicilio. Per questo veniva punito ad una pena detentiva di 15 giorni e al pagamento di una multa di fr.\n300.--. L’esecuzione della pena veniva sospesa dietro imposizione di un periodo di\nprova di due anni.\n\nC. Il 27 dicembre 2001 P. è insorto contro questo giudizio con appello alla\nCommissione del Tribunale cantonale dei Grigioni chiedendo l’annullamento della\nsentenza impugnata ed il proscioglimento da qualsiasi accusa. Con sentenza del 6\nmarzo 2002, comunicata il 18 aprile 2002, quest’ultima ha integralmente accolto\nl’appello ed ha annullato la sentenza impugnata. La seconda istanza ha ritenuto che\nallorquando P. si è introdotto nella casa parrocchiale ha agito per effetto di una\nsupposizione erronea sullo stato di necessità e, dato che questa supposizione gli è\nfavorevole, ha concluso che andava giudicato secondo la stessa. La Commissione\ndel Tribunale cantonale ha così ritenuto che il delitto previsto e punito dall’art. 186\nCP non si era verificato, dato che P. si sarebbe introdotto nella canonica, credendo\nche D. si trovasse in pericolo. Per quel che riguarda i costi giudiziari suddetta commissione ha stabilito quanto segue:\n3\n\n“I costi della procedura d’inchiesta di fr. 2'690.20 vanno a carico del Cantone\ndei Grigioni, che per questa procedura rifonde a P. un’indennità a titolo di\nripetibili di fr. 3'000.--.\nI costi della procedura dinanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale\nBernina di fr. 1'000.-- sono sopportati dal Distretto Bernina, che per questa\nprocedura paga a P. ripetibili dell’importo di fr. 1'000.--.\nI costi della procedura d’appello di fr. 1'200.-- sono addossati al Cantone dei\nGrigioni che per questa procedura versa all’appellante ripetibili dell’importo\ndi fr. 1'000.--.”\n\nD. Il 10 dicembre 2002 alla Commissione del Tribunale cantonale è pervenuta un’istanza di risarcimento ai sensi dell’art. 161 LGP, con la quale P. ha chiesto:\n\n“1. Lo Stato del Cantone dei Grigioni sia obbligato a versare a P. fr. 65'263.-\n- quale indennizzo e riparazione, più interessi legali a decorrere dal 6\nmarzo 2002.\n2. Eventualmente l’indenizzo e la riparazione siano fissati tenor libero apprezzamento del giudice.\n3. Spese e ripetibili a carico del convenuto.”\n\nL’importo richiesto risulterebbe composto dalle seguenti cifre:\n\n“- risarcimento per torto morale fr. 8'000.--\n- risarcimento spese avvocato in G. fr. 274.--\n- risarcimento spese d’immatricolazione fr. 1'261.--\n-risarcimento per ritardo nella conclusione degli studi fr. 55'728.--\ntotale danno fr. 65'263.--“\n\nIl 27 dicembre 2002 la Procura pubblica dei Grigioni ha proposto la reiezione\ndell’istanza, inoltrando la presa di posizione interna del giudice istruttore di Samedan del 19 dicembre 2002 e facendo riferimento agli atti.\n\nDei motivi posti a fondamento dell’istanza e della presa di posizione interna\nsi dirà, se necessario, nei considerandi.\n\nLa Commissione del Tribunale cantonale considera :\n\n"}