– che dall’atto di fondazione della Y. del 20 gennaio 2004 (art. 1) si può evincere che la creditrice è una fondazione di diritto privato ai sensi degli artt. 80 segg. CC, – che la creditrice quindi non è un istituto di diritto pubblico, perciò tenor la giurisprudenza del Tribunale federale i contributi da lei messi a carico sottostanno senz’altro all’esecuzione in via di fallimento, per quanto il debitore vada escusso in via di fallimento, – che questi presupposti sono manifestamente adempiuti nella fattispecie, per cui la censura della reclamante è infondata e il reclamo va respinto,