{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2011-06-08", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2011-49_2011-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2011_49_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976bf6c663805e2046a0190291b4c1d3a55119cf22a8784a8766c319893133e695bedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976bf6c663805e2046a0190291b4c1d3a55119cf22a8784a8766c319893133e695bedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2011_49", "Checksum": "b5824bcef6332425d263b954270621a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2011 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 08.06.2011 KSK 2011 49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 08.06.2011 KSK 2011 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "comminatoria di fallimento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:14:56", "Checksum": "d632315c10b1a5395f6ba0d59e0d80e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 08.06.2011 KSK 2011 49\nRegesto:\ncomminatoria di fallimento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nDretgira chantunala dal Grischun\nTribunale cantonale dei Grigioni\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 08 giugno 2011 Comunicata per iscritto il:\nKSK 11 49 15 giugno 2011\n\nOrdinanza\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\nquale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e il fallimento\n\nPresidenza Brunner\n\nNel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento\n\ndella X . , reclamante, rappresentata da Alexander Schmuki, Via Motta 12, 6900\nLugano,\ncontro\nla comminatoria di fallimento dell’Ufficio d’esecuzione Roveredo del 7 aprile 2011,\ncomunicata il 17 maggio 2011, in re della reclamante contro la Y . , resistente,\n\nconcernente comminatoria di fallimento,\npresa conoscenza del reclamo del 26 maggio 2011 e degli atti presentati, delle\nosservazioni della Y. del 3 giugno 2011 e degli atti presentati come pure delle\nosservazioni dell’Ufficio dei fallimenti Moesa [recte: Ufficio d’esecuzione\nRoveredo] del 31 maggio 2011 e degli atti di procedura, constatato e considerato\n– che la Y. ha posto in esecuzione dei contributi LPP scoperti nei confronti della\nX. presso l’Ufficio d’esecuzione Roveredo,\n– che il 6 aprile 2011 la creditrice ha inoltrato domanda di proseguimento\ndell’esecuzione (esecuzione n. 740 505 dell’Ufficio d’esecuzione Roveredo,\nsomma posta in esecuzione CHF 44'694.80 più spese e interessi),\n– che l’Ufficio d’esecuzione Roveredo ha emanato la comminatoria di fallimento\nil 7 aprile 2011, la quale è stata notificata alla debitrice il 17 maggio 2011,\n– che il 26 maggio 2011 la X. ha interposto reclamo contro questa decisione\npresso il Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza sull’esecuzione e\nfallimento giusta l’art. 17 LEF e che principalmente chiede l’annullamento della\ncomminatoria di fallimento,\n– che in motivazione la reclamante fa valere che nel caso della pretesa oggetto\ndell’esecuzione si tratti di oneri derivanti dal diritto pubblico per i quali giusta\nl’art. 43 cifra 1 LEF l’esecuzione in via di fallimento sarebbe esclusa,\n– che con le sue osservazioni del 31 maggio 2011 l’Ufficio dei fallimenti Moesa\n[recte: l’Ufficio d’esecuzione Roveredo] propone la reiezione del reclamo,\n– che la Y. nelle sue osservazioni del 3 giugno 2011 fra l’altro fa presente di\nessere una fondazione di diritto privato ai sensi degli artt. 80 segg. CC,\n– che giusta l’art. 43 cifra 1 LEF l’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso\nesclusa per imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate\nsul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari,\n– che qualora un debitore sottostà all’esecuzione in via di fallimento, egli non\npuò invocare l’art. 43 LEF quando viene escusso per il versamento dei\ncontributi del datore di lavoro alla previdenza professionale dei lavoratori\ndovuti a un istituto collettore che non è un soggetto di diritto pubblico (DTF\n118 III 13; Domenico Acocella, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über\nSchuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Basilea 2010, art. 43 n. 6),\n– che è incontestato che la X. sottostà all’esecuzione in via di fallimento (vedi\nart. 39 cpv. 1 cifra 8 LEF),\n\npagina 2 — 4\n– che dall’atto di fondazione della Y. del 20 gennaio 2004 (art. 1) si può evincere\nche la creditrice è una fondazione di diritto privato ai sensi degli artt. 80 segg.\nCC,\n– che la creditrice quindi non è un istituto di diritto pubblico, perciò tenor la\ngiurisprudenza del Tribunale federale i contributi da lei messi a carico\nsottostanno senz’altro all’esecuzione in via di fallimento, per quanto il debitore\nvada escusso in via di fallimento,\n– che questi presupposti sono manifestamente adempiuti nella fattispecie, per\ncui la censura della reclamante è infondata e il reclamo va respinto,\n– che con la notificazione della decisione principale decade la necessità di\nstatuire sulla richiesta dell’effetto sospensivo,\n– che giusta l’art. 61 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in\napplicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF;\nRS 281.35) la procedura di reclamo è esente da tassa, cosicché le spese\nvanno a carico del Cantone dei Grigioni,\n– che nella procedura di reclamo non sono riconosciute nessune indennità alle\nparti (art. 62 cpv. 2 OTLEF),\n– che il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide in\nqualità di giudice unico giusta l’art. 18 cpv. 3 LOG,\n\npagina 3 — 4\ngiudica\n\n1. Il reclamo è respinto.\n\n2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 800.– vanno a carico del\nCantone dei Grigioni.\n\n"}