- che il ricorrente contesta il debito ed oppone in compensazione parziale un suo credito di fr. 1'385.--, ma conformemente all’art. 81 cpv. 1 LEF, se il debito si fonda su una sentenza esecutiva di un'autorità del cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto. Se l'estinzione o la parziale estinzione è fondata sulla compensazione con una contropretesa del debitore, questa dev'essere documentata con una sentenza giudiziaria giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF o con un'incondizionato riconoscimento di debito della controparte (DTF 115 III 100).