- che l’opponente, rappresentato da un avvocato, nonostante l’intimazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, la citazione a comparire all’udienza del 15 dicembre 2009, e l’invito a presentare entro tale data le proprie osservazioni scritte (atto 1.3), non ha fatto valere di non avere la padronanza del tedesco e richiesto la traduzione in italiano dell’istanza di rigetto dell’opposizio-ne (cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.26/2001 dell’8 giugno 2001 cons. 1aa; sentenze della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SKG 07 17 del 1° maggio 2007 cons. 10c, SKG 07 25 del 4 giugno 2007),