- che il ricorrente eccepisce l’invalidità dell’istanza di rigetto dell’opposizione, poiché presentata in lingua tedesca, ed inoltre contesta il debito, opponendo in compensazione parziale verso la figlia un suo credito dell’importo di fr. 1'365.--, - che il ricorso in materia di rigetto dell’opposizione ha per legge effetto sospensivo (art. 236 cpv. 3 in unione coll’art. 234 cpv. 3 CPC), - che ai sensi dell’art. 49 LOG la determinazione delle lingue ufficiali dei tribunali si conforma alla legge cantonale sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing, CSC 492.100),