- che pertanto il ricorso può essere respinto dal Presidente di questa Camera senza ulteriore procedura (art. 236 cpv. 2 CPC, art. 12 cpv. 3 LOG), - che i costi della procedura di ricorso seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), - che alla resistente non si assegna un’indennità a titolo di ripetibili, poiché non le è stata chiesta una presa di posizione, pagina 4 — 5 ordina 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 200.-- vanno a carico del ricorrente.