pagina 3 — 5 - che il ricorrente contesta il debito, ma non spende una parola a fondamento della sua contestazione, segnatamente non fa valere e fornisce con documenti la prova che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostra che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF), - che di conseguenza la pretesa del ricorrente d’annullare l’impugnata decisione si rivela manifestamente infondata sotto tutti gli aspetti,