- che dopo la maggiore età dei figli, il detentore dell’autorità parentale ha ancora facoltà propria di richiedere i contributi alimentari in loro favore, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età (RTiD II-2008 no. 57c; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SKG 04 54 del 7 dicembre 2004 cons. 3), - che, in concreto, gli alimenti richiesti sono scaduti prima della maggiore età della figlia, sicché la pretesa carenza di legittimazione della madre è manifestamente destituita di fondamento,