- che il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell’istante nonché l’invalidità dell’istanza di rigetto dell’opposizione, poiché presentata in lingua tedesca, ed inoltre contesta il debito, - che il ricorso in materia di rigetto dell’opposizione ha per legge effetto sospensivo (art. 236 cpv. 3 in unione coll’art. 234 cpv. 3 CPC), - che la figlia dell’istante è divenuta maggiorenne il 3 luglio 2009 e richiesti sono stati gli alimenti per i quattro mesi da aprile a luglio 2009 dell’importo di fr. 450.-- ciascuno,