{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-02-09", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2010-6_2010-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2010_6_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609763c1f93c8f8572b86d2684558814c050dd0e51cfd4da3cfe773f0f38969a64ac1edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609763c1f93c8f8572b86d2684558814c050dd0e51cfd4da3cfe773f0f38969a64ac1edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2010_6", "Checksum": "2835faf1da01a361ed5d9d2b95f96ec1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2010 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 09.02.2010 KSK 2010 6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 09.02.2010 KSK 2010 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto definitivo dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:31:17", "Checksum": "a7b67076dae2b5fcf938287dbd7e24b0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 09.02.2010 KSK 2010 6\nRegesto:\nrigetto definitivo dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nDretgira chantunala dal Grischun\nTribunale cantonale dei Grigioni\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 09 febbraio 2010 Comunicata per iscritto il:\nKSK 10 6\n\nOrdinanza\nCamera d’esecuzione e dei fallimenti\n\nPresidenza vicepresidente Schlenker\nAttuario Crameri\n\nVisto il ricorso in materia d'esecuzione e fallimenti\n\ndi X., debitore, opponente e ricorrente, rappresentato dall’avv. Yves Flückiger,\nCorso Elvezia 25, 6900 Lugano,\ncontro\nla decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 15 gennaio 2010,\ncomunicata il 15 gennaio 2010, in re Y., creditrice, istante e resistente,\nrappresentata dalla Centrale grigionese delle donne, Gürtelstrasse 24, 7001 Coira,\ncontro il debitore, opponente e ricorrente,\n\nconcernente rigetto definitivo dell’opposizione\n\nil presidente, presa conoscenza del ricorso del 27 gennaio 2010 nonché degli atti\ndi procedura presentati e considerato,\n- che su domanda di Y., l’Ufficio d’esecuzione di Roveredo, il 6 novembre\n2009, ha spiccato nei confronti di X. il precetto esecutivo no. 4560/09 per\nl’importo di fr. 1’800.-- (alimenti per la figlia Z.) oltre interesse e spese,\n\n- che interposta opposizione, in data 23 novembre 2009, la creditrice ha\npresentato al Tribunale distrettuale Moesa istanza di rigetto definitivo della\nstessa,\n\n- che con decisione del 15 gennaio 2010 il Presidente del suddetto Tribunale\ndistrettuale ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via\ndefinitiva per l’importo di fr. 1'800.-- oltre interesse al 5% dal 5 novembre\n2009,\n\n- che contro questa pronuncia, il 27 gennaio 2010, l’opponente ha proposto\nricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di\nspese, tasse e ripetibili, che all’impugnativa sia concesso l’effetto sospensivo\ne che la querelata decisione sia annullata,\n\n- che il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell’istante\nnonché l’invalidità dell’istanza di rigetto dell’opposizione, poiché presentata in\nlingua tedesca, ed inoltre contesta il debito,\n\n- che il ricorso in materia di rigetto dell’opposizione ha per legge effetto\nsospensivo (art. 236 cpv. 3 in unione coll’art. 234 cpv. 3 CPC),\n\n- che la figlia dell’istante è divenuta maggiorenne il 3 luglio 2009 e richiesti\nsono stati gli alimenti per i quattro mesi da aprile a luglio 2009 dell’importo di\nfr. 450.-- ciascuno,\n\n- che dopo la maggiore età dei figli, il detentore dell’autorità parentale ha\nancora facoltà propria di richiedere i contributi alimentari in loro favore, ma\nlimitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età (RTiD II-2008 no.\n57c; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SKG\n04 54 del 7 dicembre 2004 cons. 3),\n\n- che, in concreto, gli alimenti richiesti sono scaduti prima della maggiore età\ndella figlia, sicché la pretesa carenza di legittimazione della madre è\nmanifestamente destituita di fondamento,\n\n- che ai sensi dell’art. 49 LOG la determinazione delle lingue ufficiali dei\ntribunali si conforma alla legge cantonale sulle lingue del Cantone dei\n\npagina 2 — 5\nGrigioni (LCLing, CSC 492.100),\n\n- che giusta l’art. 9 LCLing i distretti composti da circoli monolingui con\nmedesima lingua ufficiale sono considerati distretti monolingui, che la lingua\nufficiale di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli, che nelle\nmemorie ed istanze deve essere usata la lingua ufficiale del distretto e che il\ndibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale del distretto,\n\n- che una deroga alle disposizioni della LCLing è ammessa con il consenso\ndelle parti (art. 7 cpv. 5 LCLing),\n\n- che la lingua ufficiale del Distretto Moesa (e quindi del Tribunale distrettuale\nMoesa) è manifestamente l’italiano e ciononostante, nel concreto caso,\nl’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata in lingua tedesca,\n\n- che l’opponente, rappresentato da un avvocato, nonostante l’intimazione\ndell’istanza di rigetto dell’opposizione, la citazione a comparire all’udienza del\n15 dicembre 2009, e l’invito a presentare entro tale data le proprie\nosservazioni scritte (atto 1.3), non ha fatto valere di non avere la padronanza\ndel tedesco e richiesto la traduzione in italiano dell’istanza di rigetto\ndell’opposizione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.26/2001 dell’8\ngiugno 2001 cons. 1aa; sentenze della Commissione del Tribunale cantonale\ndei Grigioni SKG 07 17 del 1° maggio 2007 cons. 10c, SKG 07 25 del 4\ngiugno 2007),\n\n- che, dato che il contraddittorio è stato rinviato al 13 gennaio 2010 (atto 1.5),\nuna richiesta di traduzione non è stata fatta nemmeno entro tale data,\n\n- che, stando all’elenco dei membri 2010 della Federazione Svizzera degli\nAvvocati, il rappresentante dell’opponente padroneggia il tedesco, ciò che\nrisulta anche dalle dettagliate osservazioni scritte da lui presentate il 13\ngennaio 2010 (atto 1.8),\n\n- che quindi l’opponente, anche se non sa il tedesco, per il tramite del suo\nrappresentante è stato reso edotto del contenuto dell’istanza di rigetto\ndell’opposizione, s’è costituito in giudizio ed ha potuto difendersi,\n\n"}