7. Nella fattispecie giusta l’art. 122 cpv. 1 CPC/GR in unione con l’art. 62 cpv. 1 dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010) il ricorrente soccombente deve assumersi tutte le spese della procedura e rifondere alla parte vincente un’indennità appropriata per le spese necessarie derivanti a quest’ultima dalla controversia giudiziaria. Le spese giudiziarie sono stabilite tenor il libero potere d’apprezzamento del Tribunale cantonale, nei limiti dell’art. 236 cpv. 4 CPC/GR in relazione con l’art. 48 e 61 cpv.