5.2 Considerando che entrambi le presunte parti della cessione negano aver voluto concludere una tale cessione del credito in questione e che il ricorrente non ha prodotto nessuna prova a riguardo, ma si è limitato all’affermazione dell’esistenza di detta cessione, per l’autorità giudicante la cessione non è sufficientemente comprovata. Nella misura in cui il giudice di prime cure ha seguito l’argomentazione della resistente, anche in questo punto quindi la decisione impugnata va confermata.