5.1 La cessione costituisce un trasferimento contrattuale di un credito dal creditore originario ad un terzo (vedi ad esempio Daniel Girsberger, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I – Art. 1-529 OR, 4a ed., Basilea 2007, note preliminari agli artt. 164-174 n. 1). Va quindi verificato se giusta l’art. 1 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) le parti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, sia espressamente o tacitamente. Il dovere della prova (o del rendere credibile) incombe a chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC;