La resistente afferma invece che non avrebbe mai inteso cedere il credito al suo avvocato e che quest’ultimo avrebbe funto semplicemente quale sportello di pagamento. Dalla cifra 6.3 della convenzione scritta risulterebbe, infatti, chiaramente che si tratti di un importo di compensazione di diversi crediti alimentari per il periodo prima della convenzione (quindi retroattiva) e altri crediti fra i coniugi, somma cioè esplicitamente a favore della moglie. Inoltre la designazione di una persona che funge da sportello di pagamento sarebbe ammissibile e non risulterebbe che l’avvocato designato abbia un diritto personale alla somma del credito. Volendo infine ammettere per