Qualora il ricorrente volesse disdire unilateralmente la convenzione oppure invece far ridurre il suo debito di sostentamento verso la moglie e i figli, la parte interessata dovrebbe rivolgersi al giudice della protezione dell’unione coniugale. Nella procedura di ricorso qui in questione resta invece da giudicare soltanto se e per quale cifra può essere rigettata l’opposizione al precetto esecutivo per la somma posta in esecuzione, basatasi sulla convenzione quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 della Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).