3. 3.1 All’avviso del ricorrente la convenzione di separazione sarebbe un normale contratto fra privati protetto dalla libertà contrattuale che non è legato a nessuna forma. In tal senso le parti potrebbero liberamente modificarlo, anche oralmente, il che sarebbe avvenuto nel caso qui in giudizio. La moglie resistente al ricorso contesta invece una tale modifica orale della convenzione.