1.2 Ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPC/GR in unione all’art. 17 cpv. 1 cifra 2 dell’Ordinanza d’esecuzione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (OE della LEF; CSC 220.100, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010) le decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto d’opposizione (art. 15 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF) possono essere impugnate per violazioni di diritto entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni. Per la procedura di ricorso fanno poi stato per analogia le disposizioni degli artt. 232 segg. CPC/GR (art. 236 cpv. 3 CPC/GR).